Art. 1.

      1. Ai fini dell'accertamento dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente trasmette il proprio giudizio alle Commissioni di verifica istituite presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.
      2. Le Commissioni di verifica istituite in attuazione del comma 1 hanno sessanta giorni di tempo per richiedere una eventuale sospensione del giudizio trasmesso ai sensi del citato comma 1, decorrenti dalla data di ricevimento del giudizio stesso.
      3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, si applica la regola del silenzio-assenso.